Come ormai noto, la legge numero 7 del 2000 ha rivoluzionato il settore del commercio di oro e metalli preziosi, liberalizzando un commercio un tempo riservato a pochissimi soggetti.
Ciò ha portato ad una prevedibile esplosione del mercato dell’oro e del numero di operatori coinvolti.
Anche se per molti addentrarsi nei meandri dei codici e delle leggi può risultare ostico, cerchiamo di fornire una breve guida che permetta a tutti di distinguere le varie figure professionali, e quindi scegliere con cognizione in base a quelle che sono le proprie esigenze.
Innanzitutto dobbiamo distinguere le varie tipologie di oro commerciabili, come sono definite dalla legge.
Questo ci tornerà utile in seguito per capire cosa può o non può fare ciascun operatore. La normativa distingue fondamentalmente l’oro in due categorie.
Nella prima rientrano l’oro puro da investimento, in forma di lingotti o monete, ed il metallo grezzo o semilavorato per uso industriale o artigianale.
Nella seconda troviamo invece il metallo lavorato in forma di gioielli o manufatti, e tutti gli altri oggetti contenenti oro, siano essi nuovi oppure usati.
Vediamo ora le varie categorie di operatori ed i limiti imposti alla loro attività.
Iniziamo dalla categoria più antica ossia, i gioiellieri.
Il gioielliere può naturalmente acquistare il metallo puro o semilavorato necessario alla sua attività artigianale.
Una volta trasformato lo potrà rivendere ai privati.
Può inoltre vendere gioielli e oggetti preziosi industriali non realizzati da lui.
Possono infine ritirare l’oro usato da privati per poi rivenderlo ad altri privati, oppure ad una fonderia.
Alcuni gioiellieri sono anche attrezzati ed autorizzati essi stessi per la fusione.
Non possono invece vendere oro puro da investimento.
Una figura relativamente nuova sono i noti compro oro, nati in gran numero in seguito alla liberalizzazione ed esplosi con la crisi economica.
Questi si occupano di acquistare dai privati l’oro usato nelle forme più svariate, per poi rivenderlo ad altri privati oppure ai banco metalli per la fusione.
Anch’essi non sono autorizzati a vendere al pubblico oro puro da investimento o a fonderlo.
I banco metalli sono un po’ una somma della categorie precedenti, potendo espletare quasi tutte le attività sopra elencate.
Solitamente la loro attività principale consiste nell’acquistare i rottami o l’oro usato dai compro oro, ma anche dai privati, per poi fonderlo in lingotti di metallo puro che rivenderanno a privati od artigiani.
Sono inoltre autorizzati alla vendita di monete da investimento.
Infine, anche se ormai relegate ad un ruolo marginale dalla liberalizzazione del mercato, troviamo le banche.
Queste sono da sempre autorizzate a vendere al pubblico sia monete da investimento che lingotti di metallo puro.
Non sono invece autorizzate all’acquisto ed alla vendita di oro usato e manufatti.
Veniamo ora ai requisiti ed autorizzazioni necessarie ad operare nel mercato.
Diciamo subito che non tutti i soggetti di cui abbiamo parlato sopra devono essere registrati come operatori professionali in oro.
Con questa dizione la legge indica coloro che commerciano oro da investimento, nelle forme di lingotti o placchette oppure monete con titolo superiore a 900 millesimi, oppure oro grezzo o semilavorato per uso artigianale ed industriale.
Salta subito all’occhio del lettore come questa definizione si accosti solo alle banche, in parte, ed in toto ai banco metalli.
Notiamo anche che i diffusi compro oro non rientrano in questa categoria, anche se devono comunque essere autorizzati all’attività dall’organo di pubblica sicurezza.
I requisiti per ottenere la registrazione nell’albo degli operatori professionali in oro, che ricordiamo viene concessa dalla Banca d’Italia, sono di due tipi: societari e morali.
E’ richiesto che la società che richiede l’iscrizione abbia forma di Spa, Srl, Società cooperativa o Società in accomandita per azioni.
Essenziale in tutti casi è che abbiano capitale sociale interamente versato non minore di quello previsto per le Società per azioni, 120mila euro.
Un altro requisito, anche se può sembrare ovvio, è che la società deve avere oggetto sociale che preveda il commercio di oro.
Per quanto riguarda quelli che vengono chiamati requisiti morali o di onorabilità, si richiede una fedina penale pulita e di non essere interdetti o sospesi dalla direzione di persone giuridiche o imprese.
La particolarità è che i suddetti requisiti sono in questo campo particolarmente estesi, dovendo possederli sia i partecipanti al capitale della società che tutti gli amministratori ed i dipendenti con funzione di direzione tecnica e commerciale.
Vediamo quindi come la legge sia particolarmente severa nel regolamentare il settore, al fine di evitare fenomeni di infiltrazione criminale oppure di riciclaggio, che potrebbero trovare terreno fertile in un campo in cui sostanzialmente si scambia denaro contante con preziosi, cosa che consentirebbe una facile pulizia di denaro di dubbia o illecita provenienza.
Anche il commercio d’oro è sottoposto alla normativa antiriciclaggio che prevede la tracciabilità dei pagamenti superiori o uguali a euro mille.
Per quanto riguarda la compatibilità del commercio professionale dell’oro con altre attività, non sono previste limitazioni.
In conclusione abbiamo visto come nel variegato mondo del commercio dell’oro solo le banche ed i banco metalli possono definirsi operatori professionali in oro, ed i secondi devono essere obbligatoriamente iscritti all’albo per esercitare l’attività.